Divisione di una particella – aspetti legali e fiscali Divisione di una particella – cosa c’è da sapere?

La divisione di un terreno – in termini tecnici, di una particella – può essere un passo logico e strategico, ad esempio per la realizzazione di più unità abitative, per la vendita di una parte del fondo o per la successione. Ma attenzione: in Ticino, come in tutta la Svizzera, questa operazione è soggetta a numerose normative giuridiche, edilizie e fiscali.

In questo articolo vi spieghiamo come funziona la divisione di una particella, quali condizioni devono essere rispettate e a cosa bisogna prestare particolare attenzione dal punto di vista legale e fiscale.

Quando ha senso dividere una particella?

Ci sono molte ragioni per voler suddividere un terreno:

  • Creazione di più fondi edificabili per progetti immobiliari
  • Vendita parziale di un terreno troppo grande
  • Ripartizione del patrimonio nell’ambito di una successione
  • Separazione giuridica tra immobili diversi su uno stesso fondo

Tuttavia, una suddivisione non è sempre possibile. Deve essere ammessa secondo il piano regolatore comunale e le leggi cantonali in materia di pianificazione del territorio.

Presupposti giuridici

Per poter dividere una particella occorre rispettare i seguenti requisiti:

  1. Ammissibilità secondo la pianificazione territoriale

Il terreno deve trovarsi in una zona in cui la divisione è consentita (es. zona edificabile, zona residenziale). Inoltre, devono essere rispettate le dimensioni minime del lotto e altri parametri definiti dal regolamento edilizio locale.

  1. Accessibilità garantita

Ogni nuova particella risultante dalla suddivisione deve avere accesso indipendente alla strada pubblica o a una servitù di passaggio legalmente definita.

  1. Svincoli e diritti esistenti

Eventuali servitù, diritti di passo o oneri reali devono essere presi in considerazione. Dopo la divisione, questi diritti vanno adeguati o ripartiti correttamente.

  1. Approvazione dell’autorità competente

La divisione deve essere approvata dal competente ufficio del catasto e, a seconda del comune, anche dall’autorità edilizia locale.

Procedura

La divisione di una particella avviene solitamente in tre fasi:

  1. Valutazione preliminare da parte di un geometra, di un architetto o di un pianificatore territoriale in merito alla fattibilità tecnica e giuridica.
  2. Elaborazione del progetto di divisione, comprensivo del frazionamento catastale e della definizione degli accessi.
  3. Domanda di approvazione al Comune e successiva iscrizione della divisione nel registro fondiario da parte di un notaio.

Aspetti fiscali

Anche dal punto di vista fiscale, la divisione può avere conseguenze importanti:

  • Imposta sulla plusvalenza immobiliare: se una parte del fondo viene successivamente venduta, può essere tassata la differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di vendita.
  • Imposta di mutazione: può essere applicata, soprattutto in caso di passaggi di proprietà.
  • Eventuale rivalutazione del valore catastale, che può incidere sulle imposte patrimoniali e sul calcolo delle imposte comunali.

Per questo motivo è consigliabile coinvolgere un esperto fiscale prima di procedere.

Particolarità nel caso di successione

Se la divisione avviene nell’ambito di una successione, occorre anche considerare gli aspetti legati al diritto successorio:

  • Tutti gli eredi devono essere d’accordo con la suddivisione
  • Eventuali valori sentimentali legati al terreno possono complicare le trattative
  • La divisione può aiutare a evitare conflitti tra eredi e semplificare la liquidazione dell’eredità

La nostra raccomandazione

La divisione di una particella può aumentare il valore di una proprietà e offrire nuove opportunità – ma deve essere pianificata con attenzione.

Fabienne Helen Daul e Damiano Bertolotti vi supportano nella valutazione delle possibilità, nella pianificazione tecnica e nel coordinamento con notai, autorità e consulenti fiscali. Vi offriamo un accompagnamento competente, discreto e su misura per il vostro progetto in Ticino.

Divisione di una particella in Ticino – aspetti legali e fiscali
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